Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 luglio 2003, n.11467

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
non rende applicabili, per effetto della delibazione, la disciplina
riguardante lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni, di cui
agli articoli 1100 e ss. del codice civile, ma le norme regolanti i
casi e le modalità di scioglimento della comunione dei beni fra
coniugi, di cui agli articoli 191 e ss.; comunione che continua a
sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali
dell’attivo e del passivo, senza possibilità di prova contraria per
espressa volontà di legge, la cui ratio ispiratrice coincide con le
motivazioni – parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente
più debole – proprie della riforma del 1975 in materia di regime
patrimoniale preferenziale della famiglia.

Sentenza 06 marzo 2003, n.3339

Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario non è
precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione
personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato
italiano; il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno
infatti «petitum», «causa pretendi» e conseguenze giuridiche del
tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la
nullità del matrimonio. La delibazione di tale sentenza, tuttavia,
laddove sia dichiarativa di nullità per l’apposizione di una
condizione al vincolo matrimoniale, viziante il relativo consenso
negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine
pubblico costituito dalla tutela dell’affidamento incolpevole
dell’altro coniuge, allorchè l’apposizione della condizione sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza essere
conosciuta o conoscibile all’altro coniuge. In particolare,
l’accertamento della conoscenza o conoscibilità di detta condizione
deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia
rispetto al giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si
svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti
del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad
alcuna integrazione di attività istruttoria, e con assoluto rigore,
giacchè detto accertamento attiene al rispetto di un principio di
ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della
persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello
matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali.

Dichiarazione/i 10 dicembre 1948

Organizzazione delle Nazioni Unite. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. New York, 10 dicembre 1948. 1. – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 2. – Ad ogni individuo spettano tutti […]

Convenzione 20 novembre 1989

Organizzazione delle Nazioni Unite. Assemblea Generale. Convenzione sui diritti del fanciullo. New York, 20 novembre 1989. (resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) Prima parte 1. – Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità […]

Dichiarazione/i 12 aprile 1989

Parlamento europeo. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 12 aprile 1989. Disposizioni generali 1. – (Dignità) – La dignità umana è inviolabile. 2. – (Diritto alla vita). – Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 3. – […]

Costituzione 04 gennaio 2004

Grand Council. Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan, 4 gennaio 2004. In the name of God, the Merciful, the Compassionate Preamble We the people of Afghanistan: 1. With firm faith in God Almighty and relying on His lawful mercy, and Believing in the Sacred religion of Islam, 2. Realizing the injustice and shortcoming of […]

Sentenza 19 marzo 2002, n.3991

In materia di condizione giuridica dello straniero, le esigenze di
tutela del minore straniero che trovasi nel territorio italiano, le
quali consentono il rilascio, da parte del tribunale per i minorenni,
dell’autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, all’ingresso
o alla permanenza del di lui familiare, ancorché nei confronti di
quest’ultima sia stata disposta l’espulsione, sono raccordate – ai
sensi dell’art. 31, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 – soltanto
alla presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni di salute, e
non possono essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con
carattere di normalità o stabilità; ne consegue, pertanto, che detta
autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo
fatto che il minore, presente in Italia, sia stato inserito in un
progetto di alfabetizzazione scolastica, atteso che la scolarizzazione
del minore medesimo fino al compimento dell’istruzione obbligatoria
rappresenta una esigenza ordinaria, ricollegandosi al normale processo
educativo – formativo del minore, e non abilita perciò il nucleo
familiare di cui il minore fa parte ad ottenere un permesso di
soggiorno in deroga alla disciplina sull’immigrazione.

Carta 09 dicembre 2000

In OLIR.it:
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4529]”, testo modificato e
approvato il 12 dicembre 2007, che sostituisce la Carta proclamata il
7 dicembre 2000.
Dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, la Carta ha acquisito “lo stesso valore dei trattati” (ex
art. 6 del nuovo Trattato sull’Unione europea).

Convenzione 22 novembre 1969

Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) 1. – (Obbligo di rispettare i diritti). – 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione e a garantire il libero e completo esercizio ad ogni persona che sia soggetta alla loro giurisdizione, […]