Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 marzo 2007

L’ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione
del “beneficio ecclesiastico”, rinviando alla nozione che ne prospetta
l’ordinamento canonico. Facendo, quindi, riferimento al can. 1409 del
Codice di diritto canonico del 1917 – il sistema beneficiale è stato,
infatti, abolito a seguito del nuovo Codex del 1983 e della
conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi –
“beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente
ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans
officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos”. In
particolare, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 222 del 1985,
l’estinzione del beneficio comporta l’acquisizione del suo patrimonio
da parte dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la
conseguente legittimazione esclusiva di quest’ultimo ad agire in
giudizio.

Sentenza 22 aprile 1995, n.837

La eliminazione di ogni controllo statale sull’amministrazione degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tranne che per gli
acquisti, sancita dal nuovo Accordo con la Confessione cattolica, non
ha carattere retroattivo, per cui il difetto di autorizzazione
governativa ad una prebenda parrocchiale per l’affitto
ultranovennale di un fondo rustico comporta la inefficacia
dell’atto.

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.