Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32600

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e
culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del
personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del
medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica,
non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre
modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr.
anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006). Un siffatto percorso
formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari
dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad
altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento
dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere
una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in
rapporto a normative eccezionali di favore (nel caso di specie,
l’ O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7
febbraio 2000), attraverso le quali l’amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 13 aprile 2010, n.6669

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non
universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento
dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato
del 1929 che ha trovato conferma nell’art. 9 comma 2 legge n. 121 del
1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato
medesimo. Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto
insegnamento l’art. 2 comma 5 dell’intesa tra Autorità scolastica
italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R.
16/12/1985 n. 761, ha stabilito che ” l’insegnamento della religione
cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure
religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano,
nominati dall’Autorità italiana competenti d’intesa con l’Ordinariato
stesso ” (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007). In tale
ottica la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lungi da scorgere una
totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della
religione cattolica e gli altri insegnamenti, ha quanto ai soggetti
abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la
pecularietà della posizione di “status ” dei docenti di religione in
rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale
richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti
didattici, nonché alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento
che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione
ordinaria (cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e la
giurisprudenza ivi richiamata).

Nota 25 giugno 2010

Nota 25 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/11 – Ultima proroga funzioni ". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Facendo seguito alla nota 11 giugno 2010, prot. n. AOODGPER 5762, si comunica che, a seguito […]

Nota 11 giugno 2010

Nota 11 giugno 2010: "Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011". Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Con riferimento alla nota n. 4738 A00DGPER del 4.05.2010, si fa presente che dai dati presenti al Sistema Informativo risulta che […]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica […]

Nota 25 maggio 2009, n.7506

Nota 25 maggio 2009, n. 7506: “Funzioni di mobilità ed organico di diritto dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca. Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Si fa seguito alla nota prot.n. A00DGPER 5759 del 27 […]