Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 15 novembre 2005

Ministero dell’Interno. Decreto 15 novembre 2005: “Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche, per l’anno 2006”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 273 del 23 novembre 2005) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunita’ ebraiche italiane» […]

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.145

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145: “Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 173 del 27 luglio 2005) IL PRESIDENTE DELLA […]

Sentenza 22 ottobre 2002, n.18218

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato,
l’applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd.
“organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108,
che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18
l. 20 maggio 1970 n. 300, richiede l’accertamento, in via preliminare,
da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore,
in base all’art. 2082 c.c., e, quindi, che non sussista una struttura
imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito
negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti
tipici di siffatte organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la qualificazione
come organizzazione di tendenza dell’Istituto di addestramento
lavoratori – coordinamento regionale del Piemonte, per l’assorbente
rilievo che esso operava avvalendosi di una organizzazione e di una
struttura di carattere imprenditoriale). Quindi, al fine di
configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell’art. 4
l. 108/90, è esclusa dall’ambito di operatività della tutela reale
prevista – in caso di licenziamenti illegittimi – dall’art. 18 l.
300/70 (come modificato dall’art. 1 l. 108/90), è necessario che si
tratti di datore di lavoro non imprenditore, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).

Sentenza 30 gennaio 2003, n.41

È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
dell’art. 18 commi 1, 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dall’art. 1 l. 11 maggio 1990 n. 108, dell’art. 2 comma 1 l. 11 maggio
1990 n. 108, dell’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art. 4 comma
1 l. 11 maggio 1990 n. 108, richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio centrale costituito presso la
Corte di cassazione, con la denominazione identificativa
“Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati:
abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Premesso che le norme oggetto del quesito referendario sono estranee
alle materie in relazione alle quali l’art. 75 comma 2 cost. preclude
il ricorso all’istituto del referendum abrogativo, la domanda posta
agli elettori è omogenea, univoca e chiara, nella sua struttura e nei
suoi effetti: essa, infatti, investe contemporaneamente la norma che
prevede la garanzia obbligatoria, avente originariamente portata
generale (art. 8 l. n. 604 del 1966), la connessa previsione che
successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali
si applica la medesima garanzia (art. 2 l. n. 108 del 1990) e la
speculare determinazione dei limiti dimensionali al disopra dei quali
si applica la tutela reale (art. 18 l. n. 300 del 1970), sicché essa
rende evidente la propria “ratio” unitaria – consistente nella
estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del
danno, contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da
comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela
obbligatoria – che si estende anche alla richiesta di abrogazione
della disposizione che esclude l’applicabilità della garanzia di
stabilità reale per i dipendenti da datori di lavoro, non
imprenditori, che esercitano un’attività “di tendenza”, proponendo
così al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento
dell’attuale disciplina, caratterizzata dalla coesistenza di due
parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e
l’estensione della seconda.

Sentenza 01 luglio 2003, n.16435

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).

Sentenza 18 giugno 2003, n.19606

In relazione ai contratti collettivi prevedenti la concessione ai
lavoratori di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi
organizzati da istituti pubblici o “legalmente riconosciuti” (nella
specie, c.c.n.l. per i dipendenti del settore alimentare), deve
ritenersi che rientrino tra gli istituti “legalmente riconosciuti” gli
istituti privati che svolgono attività di istruzione nell’ambito
della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e
professionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che siano convenzionati
dalla regione Lombardia, legge n. 95 del 7 giugno 1980, che prevede
che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di
determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati
convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli
studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.

Sentenza 01 ottobre 2002, n.7843

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988,
che ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le
IPAB regionali ed infraregionali, possano continuare a sussistere con
personalità giuridica di diritto privato quando abbiano
effettivamente tutti i requisiti di un’istituzione privata, la Corte
di Cassazione stabilisce che il carattere pubblico di un’istituzione
di assistenza e beneficienza deve essere oggetto di accertamento
giudiziale in base agli ordinari criteri di indagine. Ove risulti
accertata la natura di ente privato dell’IPAB, non si può ritenere
che esso abbia mai avuto natura pubblicistica. Inoltre sono validi, in
linea di principio, i patti per la sospensione del rapporto conclusi
tra i lavoratori e il datore di lavoro, poiché non hanno contenuto in
sè peggiorativo delle condizioni contrattuali e non concretano
rinunzia (alla retribuzione) invalida a norma dell’art. 2113 c.c.,
atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata
esecuzione della prestazione

Risoluzione 08 giugno 2005

Risoluzione 8 giugno 2005: “Protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata”. (Testo provvisorio) Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché quello di applicare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti […]

Legge regionale 07 dicembre 2001, n.32

Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” n. 36 del 29 dicembre 2001) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla […]

Legge regionale 19 febbraio 2001, n.5

Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5: “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 18 del 22 febbraio 2001) TITOLO I – Finalità della legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina […]