Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 gennaio 2010, n.399

La L. 27 maggio 1929, n. 847 richiama, all’art. 18, per il caso in
cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico, la
disciplina del matrimonio putativo. Ciò avviene tramite il rinvio
originariamente all’art. 116 c.c., quindi all’art. 128 c.c. del
1942 ed, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla
disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. Ne consegue
che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di
separazione dei coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere
del giudice di statuire in ordine all’assegno di mantenimento in
favore del coniuge separato.

Sentenza 12 dicembre 2003

Corte di Cassazione. Sentenza 12 dicembre 2003: “Mariage putatif sans rite religieux” (Omissis) N° C.03.0078.F v. d. S.-P. M., 3, demandeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre M. M.-A., […]

Sentenza 06 marzo 1996, n.1780

Al fine dell’obbligazione indennitaria del coniuge cui sia
imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell’art. 129 bis
Cod. civ., il requisito della buona fede dell’altro coniuge, da
presumersi fino a prova contraria, si identifica nell’incolpevole
ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta
vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di
declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice
ecclesiastico per esclusione del bonum sacramenti (individuata nella
riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio), con
sentenza di cui si chieda l’efficacia in Italia, la dimostrazione
della conoscenza di detta riserva da parte dell’altro coniuge
implica di per sé il superamento dell’indicata presunzione, a
prescindere da ogni questione sull’esattezza dell’identificazione
nella riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti.

Sentenza 24 settembre 2001, n.329

La norma contenuta nell’art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per
il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale
ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può
essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi
ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti – contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa della parte costituita – essa non gode di
copertura costituzionale ai sensi dell’art. 7 della Costituzione e
rimane ferma pur dopo l’Accordo (del 1984) modificativo del Concordato
del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito,
affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale
disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario
dichiarato nullo in sede ecclesiastica.