Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).

Sentenza 19 giugno 2006, n.3571

I docenti di religione cattolica sono esclusi dalla sessione riservata
di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali
indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999, in attuazione dell’art. 2
della legge 03.05.1999, n. 124. L’art. 2 della predetta ordinanza
prevede, infatti, che “i servizi prestati nell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternativa alla religione
cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a
classi di concorso”. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ribadisce, con orientamento costante, la peculiarità della
posizione di “status” del docente di religione in relazione ai
differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle
distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria. Si tratta,
quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova
collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che
devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art.
2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4308

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

Sentenza 20 giugno 2006, n.3668

Sussiste il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria
nell’operato della commissione esaminatrice di concorso riservato a
posti di insegnante di religione che non abbia dedicato alla
correzione degli elaborati scritti un lasso temporale congruo per la
corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente
formulazione del giudizio di merito (nel caso di specie, in base alla
durata della riunione della commissione ed al numero degli esiti della
prova scritta, il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione
degli elaborati di ciascun candidato risultava pari a quattro minuti).

Legge organica 03 maggio 2006, n.2

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (B.O.E. 4 mayo 2006, núm. 106) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 84. Admisión de alumnos. 1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de […]

Sentenza 26 gennaio 2006, n.226

L’art. 4, del DPR n. 751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva Legge n. 186/2003, prevede – al punto 4.4 – che, nella
scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione
cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano
riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; oppure da chi, fornito
di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano) od da chi, fornito di altro diploma di
scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di
Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana. Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso per
l’insegnamento della relgione nelle scuole materne ed elementari è
dunque il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo
che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze
presupposte. Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso
di altro diploma di scuola media superiore diverso dal Diploma
Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità
all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del
possesso del diploma magistrale, ma da altro titolo di per sé non
abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che
lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito
al diploma in scienze religiose.

Sentenza 13 febbraio 2006, n.556

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o
attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire
negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può
al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una
suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di
culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad
esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. (da Suppl. ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994) (omissis) CAPO III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose Sezione I – Insegnamento della religione cattolica Art. 309 – Insegnamento […]

Ordinanza 01 febbraio 2006, n.742

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III quater. Ordinanza n. 742 del 1 febbraio 2006 MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA SANDULLI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons., relatore ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006 Visto il ricorso 414/2006 proposto da: (…) rappresentato e difeso da: (…) contro MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA per l’annullamento, […]

Ordinanza 01 febbraio 2006, n.741

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III quater. Ordinanza n. 741 del 1 febbraio 2006. MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA SANDULLI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006 Visto il ricorso 413/2006 proposto da: (…) rappresentato e difeso da: (…) contro MINISTERO ISTRUZIONE, […]