Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 20 ottobre 1994, n.C.93.0238.F.

Pur rientrando nella competenza esclusiva dell’autorità
ecclesiastica l’adozione di un provvedimento di revoca
dall’incarico pastorale precedentemente conferito ad un sacerdote,
un’eventuale contestazione circa la procedura seguita introduce una
controversia relativa a diritti civili di competenza dei tribunali
statali, dal momento che il provvedimento di revoca comporta la
privazione del diritto del sacerdote al trattamento economico sino a
quel momento goduto.
In forza del principio di non ingerenza dello Stato
nell’organizzazione interna dei culti enunciato dall’art. 21 della
Costituzione, in presenza di un provvedimento di revoca da un incarico
pastorale adottato dall’organo della confessione nel rispetto delle
regole di competenza proprie della confessione medesima, il giudice
civile non ha il potere di apprezzare il carattere “equo” della
procedura che abbia condotto all’emanazione del suddetto
provvedimento per farne cessare tutti gli effetti ove tale
accertamento dovesse dare esito negativo.

Sentenza 07 giugno 2001

Cassazione Penale. Sezione Prima. Sentenza 7 giugno 2001. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Gli attuali ricorrenti, insieme ad altri soggetti, sono stati giudicati per una serie di reati connessi con la attività di una associazione, denominata “Base Autonoma” ed articolata in altri gruppi e movimenti, operante in Milano ed altre città italiane, avente lo scopo […]

Sentenza 11 gennaio 2002, n.34

Tribunale Civile di Pordenone. Sentenza 11 gennaio 2002, n. 34*. Svolgimento del processo Con il sopraddetto atto di citazione il Grassato evocava avanti il Tribunale la USL n.11 Pordenonese ora ASL n.6 Friuli Occidentale, per sentir condannare detta entita’ al risarcimento per i danni morali e biologici patiti a seguito delle trasfusioni di sangue. Queste […]

Sentenza 27 maggio 1996, n.4871

Poiché il rapporto giuridico che intercorre tra sacerdote e Istituto
per il sostentamento del clero e riconducibile a un a forma di
assistenza obbligatoria, le controversie aventi ad oggetto tale
rapporto sono di competenza del Pretore ai sensi dell’articolo 442
c.p.c. Tra i proventi da computare al fine di stabilire
l’integrazione dovuta dall’Istituto diocesano per il sostentamento
del clero ex articolo 34 della legge n. 222 del 1985 al sacerdote in
servizio nella diocesi e legittimo ricomprendere lo stipendio
percepito dal sacerdote nella sua qualità di insegnante di storia e
filosofia presso i licei, sebbene non si tratti di compenso
strettamente connesso allo svolgimento del servizio ministeriale.

Sentenza 14 ottobre 1995, n.16

Deve essere accolto il ricorso in opposizione al decreto di stato di
adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera
(nella specie, tunisina) e deve invece procedersi ad una adozione in
deroga ai sensi dell’art. 44 lettera c) L. 184/1983, che permetta
alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia
confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la
madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture
differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a
crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le
radici storiche.

Decreto 16 giugno 1995, n.620

Nell’ipotesi in cui i nubenti, celebrando matrimonio concordatario,
sottoscrivano entrambi gli originali dell’atto di matrimonio ma una
sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, deve comunque
ritenersi validamente manifestata la loro volontà di optare per tale
regime patrimoniale. A tale omissione è possibile ovviare producendo
all’ufficiale di stato civile copia integrale dell’originale
dell’atto di matrimonio inserito nei registri parrocchiali.
Peraltro, l’annotazione tardivamente effettuata non potrà avere
efficacia retroattiva nei riguardi dei terzi di buona fede. Deve
essere rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di
matrimonio celebrato secondo il rito concordatario quando le parti
deducano un’omissione di carattere formale (nella specie: omessa
sottoscrizione della dichiarazione di scelta del regime di separazione
dei beni nel secondo originale) la quale non concerne la correzione di
eventuali errori materiali od omissioni compiute dall’ufficiale di
stato civile, bensì riguarda l’attività di certificazione del
ministro di culto.

Ordinanza 11 giugno 1994

E’opinabile la sussistenza del fumus boni juris nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. instaurato sul presupposto dell’efficacia civile di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per timore di
eccezionale gravità del marito nei confronti della madre e allo scopo
di conseguire l’obbligazione indennitaria e alimentare dovuta dal
coniuge in mala fede a norma dell’art. 129 bis c.c., mancando nella
specie l’attribuibilità del vizio al coniuge ed essendo invece
indifferente la conoscenza della nullità da parte del medesimo.