Ordinanza 16 dicembre 2006
Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.