Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Febbraio 2004

Sentenza 12 ottobre 2001, n.12463

Cassazione civile. Sezione tributaria. Sentenza 12 ottobre 2001, n. 12463.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE – Presidente –
Dott. Giovanni PAOLINI – Consigliere –
Dott. Vittorio Glauco EBNER – Consigliere – Dott. Antonio MERONE – Rel. Consigliere – Dott. Aldo CECCHERINI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PII IST RIUNITI NQ INCORPORANTE SEGUITO, in persona del suo Segretario generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, difeso dagli avvocati VICTOR UCKMAR, CLAUDIO SCHWARZEMBERG, giusta procura in calce, – ricorrente – contro MINISTERO DELLE FINANZE; – intimato – avverso la sentenza n. 277-97 dalla Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30-12-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-06-01 dal Consigliere Dott. Antonio NERONE; udito per il ricorrente, l'Avvocato DOMINICI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondomotivo del ricorso; il rigetto del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. L'ente "Pii Istituti Riuniti", nella qualità di incorporante a seguito di fusione della "Casa della Provvidenza e di Nostra Signora del Carmine", ricorre contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha respinto la domanda dell'ente ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla esenzione dall'invim, in base al disposto dell'art. 25, comma 2 , DPR 26 ottobre 1972, n. 643. 1.2. In fatto, l'ente incorporato dal ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio del Registro competente ha rettificato il valore finale di due immobili, ai fini dell'invim straordinaria. A sostegno dell'originario ricorso veniva dedotto il diritto alla esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c, del citato DPR 643-72. In subordine, veniva eccepita il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, la erronea valutazione nel merito ed il mancato assolvimento dell'onere della prova.
La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso, accogliendo la tesi della esenzione. L'Ufficio ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, si è pronunciata a favore dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo che l'ente ha diritto soltanto alla riduzione dell'imposta nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 25, comma 5 , del medesimo DPR 643-72. 1.3. A sostegno del ricorso, vengono dedotti i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 20 del DPR 643-72, in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento oggetto del contenzioso; b) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in quanto l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito la prova del proprio assunto ed il giudice, conseguentemente, avrebbe deciso senza un adeguato supporto probatorio; c) violazione dell'art. 25, comma 2, lett. c), DPR 643-72, in quanto i beni dell'ente erano comunque utilizzati per le finalità istituzionali dello stesso, così come vuole la disposizione di esenzione. 1.4. Nessuna attività processuale ha svolto l'Amministrazione intimata.

Diritto

2.1. Il ricorso appare privo di fondamento. 2.2. L'ordine logico delle questioni prospettate dall'ente ricorrente impone di esaminare preventivamente la censura proposta con il terzo motivo. Infatti, l'eventuale adesione alla tesi della esenzione renderebbe superfluo l'esame di tutte le altre questioni.
Come è noto l'art. 25, comma 2, lett. c), del DPR 643-1972, vigente all'epoca dei fatti, disponeva testualmente "Sono esenti dall'imposta… gli incrementi di valore… degli immobili appartenenti ad enti non commerciali! di cui alla lettera c) dell' art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali".
Nella specie, è pacifico che gli immobili oggetto dell'accertamento erano stati dati in locazione. Pertanto, non si può dire che fossero destinati all'esercizio di attività istituzionali, atteso che, in punto di fatto, l'ente non ha mai eccepito di svolgere, mediante tali immobili, attività di accoglienza per persone bisognose. In linea di principio, poi, come ricorda lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il godimento del beneficio della esenzione totale "presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali mentre una eventuale utilizzazione indiretta o mediata (ad es. mediante locazione) comporta solo la riduzione del 50 per cento dell'imposta ai sensi della lett. a) del comma quinto dell'art. 25 citato" (Cass. 14198-2000). Ciò in quanto "la ratio dell'esenzione consiste non nelle finalità istituzionali dell'ente, ma nella destinazione dei singoli immobili" (Cass. 10731-1994). Nè l'ente ricorrente ha addotto nuovi argomenti. 2.3. Con gli altri due motivi l'ente ricorrente lamenta che l'accertamento non sarebbe stato adeguatamente motivato e che, comunque, non sarebbe stata offerta la prova del maggior valore accertato. Più specificamente, la parte ricorrente si duole della genericità della motivazione della rettifica che non sarebbe stata seguita da uno specifico supporto probatorio.
Come è noto, la secondo giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base al quale è stato determinato il maggior valore (Cass. 11420-1998).
Nella sentenza impugnata si legge che il valore finale è stato determinato "con riferimento al mercato immobiliare avuto riguardo all'ubicazione, alla consistenza ed allo stato di manutenzione degli immobili", sulla scorta del prezzario UTE. Quindi, i valori sono stati attribuiti sulla base dei parametri di valutazione espressamente indicati e con espresso riferimento alle concrete indicazioni dell'UTE, che l'ente ricorrente non ha specificamente contestato.
Ma, quello che più conta è che la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata anche sul rilievo, non contestato, che l'ente ha "denunciato valori fittizi per gli immobili in questione, non usando valori finali venali ma quantità ottenute o aggiungendo al valore iniziale la percentuale di svalutazione intervenuta nel periodo 01-01-1983 – 31-10-1991 oppure addirittura non denunciando alcun aumento rispetto al valore iniziale". 2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 14 giugno 2001.