Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Luglio 2005

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 14 marzo 2003, n. 1776: “Obiezione di coscienza: il termine massimo, complessivamente non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971 come modificati dalla L. n. 205 del 21 luglio 2000)
sul ricorso n. 577 del 2003 proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il sig. Verter Vicinanza, non costituito in questa fase del giudizio;

per l’annullamento della sentenza 1238 del 17 dicembre 2001 resa inter partes dal
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sezione prima, sul ricorso recante il n. 346/2001 del registro generale di quel Tribunale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’art. 9 della L. n. 205 del 21 luglio 2000;
Relatore, nella camera di consiglio del 14 marzo 2003, il Consigliere Dedi Rulli ed udito, altresì, l’Avv. dello Stato Russo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

1. Con sentenza n. 1238 del 17 dicembre 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione prima, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Verter Vicinanza avverso il provvedimento in data 11 dicembre 2000 con il quale ne era stata disposta l’assegnazione presso la Confcooperative Unione provinciale di Rimini per la prestazione del servizio civile, in quanto, essendo stata presentata dall’interessato istanza di ammissione al servizio civile in data 7 dicembre 1999, accolta ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviarlo al servizio civile entro il termine di nove mesi previsto dall’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504;
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la predetta statuizione, sostenendo che nei confronti di coloro che chiedono l’ammissione al servizio sostitutivo civile la norma di cui all’art. 1, commi 2 e 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, trova applicazione solo a partire dall’anno 2000, nel senso cioè che si applica a coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall’anno 2000 e riconosciuti abili e arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza dopo il 1° gennaio 2000.
2. Il Collegio ritiene che l’appello dell’Amministrazione sia fondato e meritevole di accoglimento sulla base dei numerosi precedenti resi in materia dalla Sezione dai quali non vi sono motivi per discostarsi cfr, in termini tra le altre, n. 2189 del 2001, n. 2789 del 2001, n. 109 del 2002 e n. 6425 del 2002).
In quelle pronunzie si è, infatti, precisato che non bisogna confondere:
– i termini perentori concernenti la presentazione della domanda di obiezione di coscienza, indicati dall’art. 4, commi 1 e 3 della legge n. 230 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 64 del 2001, inapplicabile ratione temporis, decorrenti dalla data di arruolamento ovvero ricompresi nel 31 dicembre dell’anno antecedente la chiamata alle armi per l’incorporazione;
– i termini perentori concessi al Ministro della Difesa, ed ora all’Ufficio nazionale per il servizio civile, per l’accoglimento, anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso, ovvero per la reiezione della domanda di obiezione di coscienza, sanciti dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 230 del 1998;
– i termini del diverso procedimento di avviamento al servizio civile.
Con riferimento a questi ultimi si è ulteriormente evidenziato che devono essere distinti quelli sanciti dalla legge per la fase transitoria (un anno decorrente dall’accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione di coscienza proposta entro il 31 dicembre 1999, ex art. 9, comma 2, della L. n. 230 del 1998) da quelli previsti a regime (nove mesi ex art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1997), decorrenti dalla data di accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione.
– i termini previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 504 del 1997, concernenti la chiamata di leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinando una fattispecie procedimentale unitaria, possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (C.d.S., sez. VI, ord. 2475 del 23 maggio 2000);
– il legislatore volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità del cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l’applicazione del termine di nove mesi, sancito dal ricordato art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1997, al 1° gennaio 2000, come risulta univocamente dall’art. 13 del medesimo decreto che rinvia l’entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre.
Si è, quindi, concluso nel senso che i termini concernenti l’avviamento al servizio civile, avendo ugualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alla leva dopo il 1° gennaio 2000.
Va, ancora, ricordato che, con parere n. 507/2001 del 27 agosto 2001 la I Sezione^ di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che l’articolo 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in combinato disposto con l’articolo 1, comma 5 del D. Lgs. 390 dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al servizio civile in luogo di quello militare, il termine annuale si applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro il 31 dicembre 1999, e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999 era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con gli articoli 3, 4, 13, 23 e 52 della Costituzione, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado nella decisione in esame, sul rilievo che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i termini procedimentali, a regime e transitori, espressione di un ragionevole contemporaneamento delle opposte esigenze dell’Amministrazione con quelle del cittadino arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, al fine di evitare che il periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die;
Considerato, pertanto, che, nel caso in esame, il potere dell’Amministrazione di avviare il ricorrente al servizio civile non si era ancora consumato così che l’appello deve essere accolto, con la riforma dell’impugnata sentenza.
Le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da Verter Vicinanza;
Condanna l’appellato a rimborsare all’Amministrazione le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi . 3.000 (tremilaeuro)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio con la partecipazione dei signori:
Gaetano Trotta – Presidente –
Giuseppe Barbagallo – Consigliere –
Dedi Rulli – Consigliere, estensore –
Aldo Scola – Consigliere –
Vito Poli – Consigliere –