Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Settembre 2008

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

T.A.R. 15 maggio 2008, n. 6156: “Revoca dello status di obiettore di coscienza”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:

– Dr. Giancarlo Luttazi – Presidente;
– Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice;
– Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 612/05 R.G. proposto da R.G. elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere Flaminio n. 46 presso lo studio dell’avv. Gianmarco Grez e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Raffaello Capunzo con studio in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10

CONTRO

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.
– DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Direttore p.t.,
– MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) del decreto n. 22 del 21/12/04 con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per il conferimento di 298 posti di vice Commissario in prova indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 22 del 18 marzo 2003;
2) del provvedimento prot. n. 0132687 del 23/11/04 con cui il Ministero della Difesa ha negato che il ricorrente sia in possesso del requisito previsto dall’art. 2 comma 1° lettera g) del bando di cui sub 1;
3) ove necessario, del bando di concorso di cui sub 1;
4) di ogni altro atto connesso ivi compresi quelli che, anche se non conosciuti, consentono di limitare la possibilità di accesso al concorso di cui sub 1) secondo criteri diversi da quelli previsti dalla normativa vigente;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 15 maggio 2008;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in date 05/01/05 e 07/01/05 e depositato il 25/01/05 R. G. ha impugnato gli atti, in epigrafe meglio indicati, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per il conferimento di 298 posti di vice Commissario in prova indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 22 del 18 marzo 2003.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite con fascicoli depositati rispettivamente in date 12/02/05 e 26/03/05.

All’udienza pubblica del 15 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

R. G. impugna gli atti, in epigrafe meglio indicati, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per il conferimento di 298 posti di vice Commissario in prova indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale n. 22 del 18 marzo 2003.

In particolare, il Ministero della Giustizia con provvedimento del 21/12/04 ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in quanto lo stesso non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 lettere b) e g) del bando concernenti rispettivamente l’elevazione, per coloro che avessero prestato servizio militare, del limite massimo di età pari a trentadue anni (al momento del bando superato dal ricorrente) e alla necessità che i concorrenti avessero adempiuto agli obblighi di leva e non avessero svolto servizio sostitutivo civile.

Dagli atti di causa (si veda, in particolare, il foglio matricolare prodotto dal Ministero della Giustizia in data 26/03/05) risulta che il R. ha prestato servizio sostitutivo civile dal 27/02/96 al 13/02/97 e che lo stesso ha chiesto la revoca dello status di obiettore di coscienza con missiva pervenuta all’amministrazione in data 01/04/03.

Così ricostruita in fatto la vicenda il Collegio ritiene, in diritto, che il ricorrente non poteva partecipare al concorso oggetto di causa e che, pertanto, la sua esclusione sia stata disposta legittimamente dal Ministero della Giustizia.

Secondo l’art. 15 comma 7° l. n. 230/98 “a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi”.

Dall’inequivoco tenore letterale della disposizione citata emerge che la preclusione all’accesso ai concorsi indicati dal citato articolo 15, tra cui rientra quello oggetto di causa, relativo alla copertura di 298 posti di vice Commissario nel Corpo di Polizia penitenziaria, consegue automaticamente al provvedimento di ammissione alla prestazione del servizio civile e, quindi, all’espletamento dello stesso con conseguente irrilevanza della revoca dello status di obiettore di coscienza intervenuta in epoca posteriore.

L’assoluta autonomia dei profili relativi alla preclusione alla partecipazione ai concorsi, automaticamente conseguente all’ammissione e all’espletamento del servizio civile, e agli effetti della revoca dello status di obiettore di coscienza intervenuta in epoca successiva, appare confermata dalle modifiche subite dall’art. 15 l. n. 230/98 per effetto dell’art. 1 l. n. 230/07, per altro non applicabili ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa.

Tali innovazioni si sono concretizzate nell’introduzione del comma 7 ter dell’art 15 n. 230/98 il quale espressamente riconosce la possibilità di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo l’espletamento del servizio ancorandola a specifiche modalità temporali e formali (la richiesta deve essere irrevocabile e può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni dalla collocazione in congedo).

Per coloro che si avvalgono della facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o che, comunque, comportino l’uso delle armi.

Dalla disciplina ora richiamata appare confermata la netta distinzione, anche a livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo l’espletamento del servizio; a riprova di ciò il legislatore ha ritenuto necessario prevedere un’espressa disposizione per ricollegare alla revoca, formalizzata con i limiti stabiliti dalla norma, la possibilità di accedere ai concorsi per i corpi militarizzati.

L’interpretazione seguita dal Collegio, oltre ad essere supportata dal dato letterale dell’art. 15 l. n. 230/98 nel testo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati ed in quello successivamente modificato per effetto della l. n. 130/07, appare, sotto il profilo logico, coerente con la stessa “ratio legis” finalizzata ad evitare richieste di revoca dello status di obiettore di coscienza le quali, per essere presentate dopo l’espletamento del servizio, potevano apparire ispirate unicamente dall’esigenza di aggirare la preclusione normativa conseguente all’espletamento del servizio stesso, come correttamente evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 10425 del 28/09/04.

Tale pericolo è, del resto, confermato dai limiti e dalle cautele con cui l’art. 1 l. n. 130/07 ha ammesso la possibilità di revocare lo status di obiettore di coscienza dopo l’espletamento del servizio

E’, pertanto, da ritenere che, in base alla normativa vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, il R. non poteva essere ammesso al concorso per vice Commissario nel Corpo della Polizia penitenziaria avendo già stato espletato il servizio civile, circostanza, quest’ultima, come già precisato, di per sé irreversibilmente preclusiva della partecipazione al concorso.

Alla luce del quadro normativo ora indicato debbono ritenersi pienamente infondate le censure articolate nel ricorso.

Con particolare riferimento alla dedotta illegittima disparità di trattamento, oggetto del primo motivo, tra la situazione in cui versa il ricorrente e quella di colui che entro 70 giorni dall’inizio del servizio sostitutivo può scegliere di transitare nei ruoli militari, il Collegio rileva che tale disparità, qualora esistente (non appare, infatti, identificabile, per la genericità della censura, la specifica disposizione normativa che prevede tale facoltà), non sarebbe irragionevole in quanto afferente a situazioni diverse; in particolare, il transito nel termine indicato nel motivo di ricorso consentirebbe, comunque, all’interessato di acquisire un’idonea preparazione militare e, quindi, renderebbe irragionevole una preclusione ai concorsi citati dall’art. 15 l. n. 230/98.

Quanto ai vizi procedimentali dedotti con la seconda censura e relativi alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del nominativo del responsabile dello stesso essi non possono, quand’anche fondati, comportare l’annullamento degli atti impugnati ostandovi, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, la natura vincolata e la correttezza sostanziale degli stessi di cui si è dato atto in precedenza.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:

1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2008.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE