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    Sentenza 18 settembre 2018, n.3413/09

    Porto del velo islamico in tribunale. CEDU e libertà religiosa

    Data: 18 settembre 2018
    Autore:
    Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
    Argomento:
    Confessioni religiose, Libertà religiosa, Laicità, Islam, Simboli religiosi
    Dossier:
    Islam, Confessioni religiose
    Parole chiave:
    Libertà religiosa, Tribunale, Abbigliamento, Ordine pubblico, Simboli, Neutralità, Restrizione, Velo, Hijab, Udienza, Spazio pubblico
    File PDF: 6974-sentenza-18-settembre-2018-n-3413-09.pdf
    La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ravvisato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel provvedimento di un giudice belga che aveva imposto a una donna di allontanarsi dall'aula di tribunale a seguito del suo rifiuto di rimuovere  l'hijab, il velo islamico che copre esclusivamente capelli e collo. Secondo la Corte, ciò ha comportato una evidente restrizione all'esercizio del diritto di libertà religiosa della donna, dal momento che il provvedimento non poteva dirsi giustificato da esigenze di ordine pubblico: la condotta della donna, infatti, non è stata in alcun modo irrispettosa e non ha costituito alcuna minaccia al regolare svolgimento dell'udienza. Inoltre, il velo non copriva l’intero volto e la donna non rappresentava lo Stato nell’esercizio di una funzione pubblica ma era una cittadina privata, senza obblighi di non mostrare in pubblico il proprio credo religioso. Le aule di giustizia vanno sì considerate luoghi pubblici, con la conseguenza che il principio di neutralità deve essere garantito e prevalere rispetto alla manifestazione del credo religioso, ma, nel caso di specie, la motivazione alla base del provvedimento non era la neutralità quanto il mantenimento dell’ordine che, per la Corte, non era in alcun modo compromesso dal velo indossato dalla donna.
    « Costituzione apostolica 15 settembre 2018 » Sentenza 27 agosto 2018, n.2018/18

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