Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 11 luglio 2013, n.VIII

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]

Sentenza 08 dicembre 2009

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto alla
pensione di reversibilità ad una donna di etnia Rom che si era
sposata solo in base ai riti della comunità Rom e che non aveva mai
celebrato matrimonio civile. La ricorrente si era rivolta alla Corte
di Strasburgo in seguito alla sentenza del 2007 del Tribunal
Constitucional spagnolo
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4450], che aveva
negato il carattere discriminatorio del diniego a ricevere tale
trattamento previdenziale. Secondo il giudice europeo non integra,
invece, una discriminazione l’assenza di riconoscimento degli effetti
civili del “matrimonio gitano”, la cui disciplina spetta unicamente al
legislatore nazionale.

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* Commento di W. Citti [http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=753&l=it]
(ASGI)
* Commento di Fernando Rey Martínez
[http://www.gitanos.org/upload/37/90/Sentencia_Munoz_Diaz_v._Espana__de_8_de_diciembre_de_2009__del_TEDH.pdf].
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de
Valladolid. Vocal del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano

Sentenza 10 luglio 2008, n.15948/03

Le restrizioni alla circolazione di pubblicazioni ispirate da odio
razziale e religioso non costituiscono una violazione della libertà
di espressione ex art. 10 CEDU, che può essere limitata per legge,
allo scopo di proteggere la libertà altrui nel contesto di una
società democratica. Nel caso di specie, l’autore e gli editori di
un libro intitolato “La colonizzazione dell’Europa” erano stati
condannati dalle autorità giurisdizionali francesi per il reato di
incitamento all’odio razziale. Secondo i giudici nazionali, infatti,
il libro offre una rappresentazione del rapporto tra cultura
occidentale e cultura islamica ispirata all’odio etnico. La Corte di
Strasburgo conferma la lettura delle Corti francesi, rintracciando
nell’opera incriminata i caratteri dell’incitamento all’odio ed
alla violenza (ad es. il ricorso a termini militari, la
caratterizzazione delle comunità islamiche europee come un
“nemico”, l’incitamento ad una “guerra di riconquista”).

Legge 29 luglio 1881

France. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Bulletin Lois n° 637 p. 125) (Version consolidée au 07 mars 2007) (omissis) Article 13-1 (Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 7) Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions […]

Codice 12 marzo 2007

Nuovo codice del lavoro francese, approvato con l’ordinanza 12 marzo
2007, n. 2007-329, e in vigore dal 1° maggio 2008.
In OLIR.it:
– La versione precedente del Code du travail (1973)
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3971]
– La Legge 27 maggio 2008, n. 496
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4742], che ha
introdotto modifiche al Code du travail attualmente in vigore,
specialmente riguardo ai divieti di discriminazione.

Legge 27 maggio 2008, n.496

LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8801) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Constitue une […]

Risoluzione 10 luglio 2008

Parlamento europeo. Risoluzione 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (testo approvato, P6_TA-PROV(2008)0361) Il Parlamento europeo , – visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti […]

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.