Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 maggio 2010, n.10734

Ai fini della trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l’Accordo
di Villa Madama esige – all’art. 8, comma 6 – il consenso attuale del
coniuge non richiedente, distinguendo così tra la volontà di
celebrare il matrimonio e quella volta alla trascrizione dello
stesso. Deve pertanto escludersi l’ammissibilità della trascrizione
tardiva, quando la relativa richiesta sia stata presentata
all’ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei
coniugi, in quanto la suddetta volontà del de cuius deve essere
attuale e non può venire presunta.

Sentenza 26 marzo 2001, n.4359

In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la
trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito
della “conoscenza” della relativa istanza e della “non opposizione”
alla medesima da parte dell’altro coniuge – imposto dall’art. 8 l. n.
121 del 1985 – postula lo specifico riferimento all’istanza di
siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla
dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione
stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione
dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua
morte.

Sentenza 17 novembre 2006, n.6728

Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 17 novembre 2006, n. 6728: “Tomba familiare e titolarità dello jus sepulcri”. In Olir: TAR LAzio. Sezione Seconda Bis. Sentenza 10 maggio 2005, n. 3481 (I grado) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 10452/2005 proposto dalla sig.ra […]

Sentenza 10 maggio 2005, n.3481

TAR LAzio. Sezione Seconda Bis. Sentenza 10 maggio 2005, n. 3481: “Tombe familiari e trasmissibilità dello jus sepulchri”. In Olir: Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 17 novembre 2006, n. 6728 (II grado) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – Sezione Seconda bis ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A […]

Sentenza 12 aprile 2006

Nei casi in cui il fondatore-capostipite non manifesti la volontà di
limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di
utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, il sepolcro si intende
destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla
sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai
rispettivi coniugi.

Sentenza 08 settembre 2005, n.751

Il diritto alla tumulazione, che nel sepolcro ereditario si trasmette
per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare anche a
persone non facenti parte della famiglia, nel caso di sepolcro
gentilizio o familiare è attribuito in base alla volontà del
fondatore con riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del
sepolcro stesso, acquistandosi tale diritto iure proprio sin dal
momento della nascita e dando luogo ad una particolare forma di
comunione indivisibile tra contitolari, senza poter essere trasmesso
né per atto tra vivi, né per atto mortis causa, né perdendosi per
prescrizione o rinuncia (nel caso di specie, l’avvenuto rilascio di
concessione amministrativa di due sezioni del suolo al camposanto per
la costruzione di cappella gentilizia, confermava la natura familiare
della stessa e determinava la trasmissione del relativo diritto di
tumulazione ai parenti legati iure sanguinis (discendenti, parenti di
secondo e terzo grado rispetto al capostipite e relativi coniugi),
fatta eccezione per il marito della sorella del concessionario, non
avente alcun vincolo di consanguineità con quest’ultimo).

Sentenza 06 ottobre 1999, n.743

L’erede del coniuge defunto non è legittimato a promuovere
l’azione, di cui all’art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847, di
impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario, per
incapacità naturale del de cuius al momento della celebrazione,
trattandosi di un diritto personalissimo, non trasmissibile per
successione ereditaria.

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.

Parere 29 agosto 1994, n.3148/92

É necessario sospendere l’emanazione del parere sul riconoscimento
della personalità giuridica civile di una fondazione di culto
destinataria di un legato, in attesa della imminente definizione del
giudizio civile promosso dagli eredi, essendo indispensabile
l’accertamento della congruità del patrimonio dell’ente
fondatizio.

Sentenza 13 dicembre 1994, n.1104

Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, il decesso di uno dei coniugi avvenuto dopo
la costituzione in giudizio non produce l’interruzione del processo
qualora il contraddittorio si sia ripristinato attraverso la
costituzione volontaria degli eredi (a norma dell’art. 300, 2º
comma c.p.c.), i quali sono pienamente legittimati a proseguire
l’esercizio dell’azione volta a far dichiarare l’efficacia
civile della sentenza medesima.