Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 10 febbraio 1993, n.876/87

Nel caso in esame si osserva che la finalità del lascito non può
essere considerata di ordine beneficiale o di sostentamento del clero,
trattandosi di eredità destinata al capitolo cattedrale per finalità
di culto.

Sentenza 18 ottobre 1993, n.10300

Il giudizio sull’esistenza e sulle vicende del vincolo associativo
(a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega
un associato ad una Confraternita avente scopo esclusivo di religione
e di culto (nella specie, quella del SS. Sacramento di Grumo Appula),
costituita nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, si sottrae
– ai sensi della normativa concordataria di cui alle LL. 25 marzo 1985
n. 121, 20 maggio 1985 n. 206 e 20 maggio 1985 n. 222 – alla
giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di
organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non
riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano
l’esercizio di poteri organizzativi interni, in vista
dell’indicato scopo della Confraternita dal cui controllo lo Stato
italiano si astiene per effetto della richiamata normativa,
rimettendolo all’esclusiva competenza dell’Autorità
ecclesiastica.

Sentenza 06 ottobre 1995, n.375

Al fine di accertare la responsabilità penale di due ecclesiastici
che, nella qualità rispettivamente di direttore e di presidente della
Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, bene
d’interesse artistico e storico vincolato ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1089 del 1939, abbiano installato un’edicola sotto il
porticato d’ingresso della Basilica stessa, non può farsi
riferimento alla disciplina concordataria, perché del tutto estranea
alla materia considerata.

Ordinanza 11 giugno 1994

E’opinabile la sussistenza del fumus boni juris nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. instaurato sul presupposto dell’efficacia civile di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per timore di
eccezionale gravità del marito nei confronti della madre e allo scopo
di conseguire l’obbligazione indennitaria e alimentare dovuta dal
coniuge in mala fede a norma dell’art. 129 bis c.c., mancando nella
specie l’attribuibilità del vizio al coniuge ed essendo invece
indifferente la conoscenza della nullità da parte del medesimo.

Accordo 27 giugno 1964

Conventio (modus vivendi) inter Apostolicam Sedem et Tunetanam Rempublicam. Firmato il 27 giugno 1964 Pubblicato in AAS 56 (1964), pp. 917-924 Article 1 Le Gouvernement de la République Tunisienne protège le libre exercice du Culte Catholique en Tunisie, conformément aux dispositions de Particle 5 de la Constitution de la République Tunisienne du 1″ Juin 1959 […]

Sentenza 27 agosto 2002, n.860/02

Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi in
cui il religioso svolga un’attività lavorativa (nella specie
didattica presso una scuola comunale) alle dipendenze dell’ordine o
congregazione di appartenenza nel rispetto dei voti pronunciati e
degli obblighi assunti.

Risposta a interrogazione 26 settembre 2002

Senato della Repubblica. XIV legislatura. VII Commissione Istruzione. Risposta orale del sottosegretario Valentina Aprea alle interrogazioni n. 3-00622, n. 3-00623 e n. 3-00627: “Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche”, 26 settembre 2002. Il sottosegretario Valentina APREA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00622 del senatore Monticone, n. 3-00623 dei senatori Compagna ed altri, e n. 3-00627 […]

Sentenza 16 maggio 2000, n.6308

Cassazione. Prima Sezione civile. Sentenza 16 maggio 2000, n. 6308. (A. Sensale; M.G. Luccioli) MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte […]

Sentenza 01 dicembre 1993, n.11860

La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio concordatario non
implica alcuna rinuncia ad avvalersi del diritto (avente carattere
personale ed inviolabile, con conseguente indisponibilità) di fare
cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il
requisito dell’indissolubilità del vincolo unicamente nell’ordine
morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico, non
recepito in parte qua dall’ordinamento italiano né col Concordato
lateranense del 1929 – attuato con L. 27 maggio 1929 n. 847 -, né con
l’Accordo modificativo del 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985
n. 121.

Sentenza 15 gennaio 1993, n.1

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna
non contrasta con l’ordine pubblico italiano (intesa tale accezione
con riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici che
vengono in considerazione) giacché, pur essendo la perpetuità del
vincolo matrimoniale non solo estranea ma addirittura contraria alla
normativa civile, non può non riconoscersi che i precetti cristiani
(e più propriamente cattolici) sono profondamente radicati nella
collettività nazionale intesa nel suo insieme, quivi compresa la
sacralità ed “indelebilità” dei sacramenti, tra cui va annoverato
anche il matrimonio canonico che il vero, unico e “santo” per i
credenti. Né, d’altra parte, compito della Corte d’Appello
sindacare la genuinità dell’impedimento invocato dalle parti ed
accolto dai giudici ecclesiastici.