Sentenza 02 agosto 2007, n.16999
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi,
di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto
conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della
propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su
una simulazione unilaterale non conosciuta, nè conoscibile, la
delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà
con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso
l’essenziale principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass.
14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). (Nel caso di specie, la
Corte d’appello nell’affermare che la sentenza di primo grado del
giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che
consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a
conoscenza della sposa o che questa potesse, con l’ordinaria
diligenza, esserne informata, trascurava altresì le dichiarazioni dei
testi al riguardo, riportate dalla sentenza ecclesiastica).