Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 luglio 1999, n.343

Alla luce della giurisprudenza amministrativa più liberale (aperta
all’ammissione alla sessione riservata, per l’immissione in ruolo,
anche di personale già precario su posti di classe di concorso
diversa da quella per cui si partecipa), la condizione dei docenti di
religione rispetto a quella di altri insegnanti, è diversa perché la
relativa prestazione è avvenuta sulla base di profili di
qualificazione professionale non costituenti titolo di accesso ad
altri insegnamenti; pertanto, non contrastano con gli art. 3 comma 1 e
97 comma 1 cost. gli art. 2 e 11 d.l. 6 novembre 1989 n. 357,
convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417, nella
parte in cui, ai fini del reclutamento in ruolo, con concorso per
titoli, dei professori precari, non assimilano al restante personale
gli insegnanti di religione.

Sentenza 26 giugno 1995

La mancata equiparazione della materia di religione alle altre materie
fondamentali, nei piani di studio della Scuola Universitaria per la
formazione dei docenti, come previsto dall’Accordo del 3 gennaio 1979
tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo su insegnamento e affari
culturali, viola il diritto dei genitori a che i loro figli ricevano
la formazione religiosa e morale in conformità alle proprie
convinzioni (art. 27, co. 10 Cost. spagnola), e la suddetta
equiparazione costituisce un obbligo derivante da un Trattato
internazionale celebrato dallo Stato spagnolo nell’esercizio legittimo
delle competenze che la Costituzione gli attribuisce (art. 149).

Sentenza 10 novembre 2003, n.200400987

Tar Lazio. Sez. III bis. Sentenza 10 novembre 2003, n. 200400987. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III BIS composto dai Magistrati: Saverio CORASANITI – PRESIDENTE Eduardo PUGLIESE – CONSIGLIERE Antonio VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso […]

Sentenza 30 giugno 1994

Le norme regolamentari del Real Decreto 1006/1991 (art. 7 e art. 14,
commi 1 e 3) sono illegittime per violazione del principio della
certezza giuridica (art. 9, comma 3 Cost.), in quanto non specificano
in che consistono le attività di studio alternative
all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
Dette norme regolamentari sono altresì illegittime in quanto non
attuano la Legge Organica n. 1/1990 (Disposizione addizionale II) che,
rinviando all’Accordo sull’Insegnamento e Affari Culturali,
sottoscritto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979,
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica deve essere
obbligatoriamente organizzato dalle scuole in condizioni equiparabili
alle altre discipline. Invero, tale equiparazione non sussiste laddove
la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non
concorre in uguale misura delle altre materie nel curriculum degli
alunni; e quando gli alunni che hanno optato per l’insegnamento
religioso sono privati dell’opportunità di un miglior apprendimento
delle materie complementari, al cui approfondimento siano destinate le
attività di studio alternative ad esso; ne consegue che le norme
impugnate violano altresì il principio costituzionale di uguaglianza
(art. 14). Inoltre, facendo obbligo ai genitori degli alunni di
scegliere, all’atto della iscrizione alla Scuola Primaria, tra
l’insegnamento della religione cattolica e le “attività di studio”
alternative, detta disciplina regolamentare viola il diritto degli
studenti a non dichiarare la propria religione né a manifestare quali
siano le proprie convinzioni religiose, garantito dall’art. 16 Cost.

Sentenza 10 marzo 1994

Le norme del Reale Decreto n. 1700/1991 sono illegittime laddove,
nell’attuazione del principio secondo cui l’insegnamento della
religione cattolica deve essere obbligatoriamente organizzato nelle
scuole superiori pur rimanendo facoltativo per gli studenti, lascino
indefinito il contenuto delle materie alternative. Invero, la mancata
individuazione degli insegnamenti opzionali viola il principio
costituzionale del diritto alla certezza giuridica, nella concreta
accezione di certezza della norma, al fine di una scelta cosciente dei
destinatari del servizio; viola altresì l’Accordo tra lo Stato
Spagnolo e la Santa Sede del 1979 nonché la Disposizione Addizionale
Seconda della Legge Organica n. 1/1990, che istituisce l’obbligo per
gli istituti di istruzione secondaria (BUP) di includere nei programmi
di studio l’insegnamento della religione cattolica “in condizioni
equiparabili alle altre discipline fondamentali”. Per quest’ultimo
motivo, qualora le materie alternative si risolvano in un
approfondimento delle materie comuni, costituirebbero un vantaggio
educativo, oltre ad incidere indirettamente sulla valutazione di esse,
per quegli studenti che le abbiano scelte preferendole
all’insegnamento della religione cattolica, con violazione del
principio costituzionale di uguaglianza.

Ordinanza 06 dicembre 1995, n.529

Pretura di Trento. Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Ordinanza 6 dicembre 1995, n. 529. Il pretore Letti gli atti del procedimento penale a carico di X.X., nato a XXXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX e X.X., nato a XXXX il XXXXXX, ed ivi residente, via XXXXXXX; imputati “dei reati p. e p. […]

Pronuncia 07 marzo 1995, n.2

Costituisce offesa delle convinzioni religiose dei cattolici
l’irrisione del dogma della verginità della Madonna ottenuta
tramite l’utilizzazione di un’immagine della Santissima Vergine
accompagnata dalla scritta “Like a vergin” e dall’accostamento del
tema della verginità mariana ad operazioni di chirurgia
ricostruttiva.L’irrisione del dogma della persistente verginità di
Maria, che viene spogliato di ogni significato mistico, e la
pubblicazione dell’inserto pubblicitario nel giorno
dell’immacolata concezione, si pone in evidente contrasto con
l’art. 10 C.A.P. giustificando l’ordine di cessazione.L’uso,
nella comunicazione pubblicitaria, di immagini e di enunciati che,
anche in ragione della concatenazione degli stessi e
dell’associazione a ricorrenze profondamente radicate nel sentimento
collettivo, sono percepiti dal pubblico come fortemente conflittuali
con i convincimenti della società civile generano discredito sulla
pubblicità come istituzione culturale violando, pertanto, l’art. 1
C.A.P.

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59

Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 253”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 51 del 2 marzo 2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 [1] , 87 [2] […]

Decreto ministeriale 07 maggio 2001

Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Decreto 7 maggio 2001: “Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4 , […]