Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 settembre 1997, n.8386

In sede di delibazione, il giudice adito ha la facoltà di apprezzare
i fatti e le prove, emerse innanzi al tribunale ecclesiastico, per
trarne il proprio convincimento ai fini della decisione; pertanto,
l’esclusione, da parte del medesimo, che la riserva mentale realtiva
ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta o comunque conoscibile da
parte dell’altro, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella
della delibanda pronuncia, costituisce – se motivata secondo un logico
e corretto iter argomentativo – statuizione insindacabile in sede di
giudizio di legittimità. In tale occasione, infatti, non è lecito
proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di
motivazione, doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle
prove, operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed
alternativi, a quello censurato.

Sentenza 07 marzo 1998, n.2530

Nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per
esclusione unilaterale di uno dei “bona matrimonii”, l’indagine sulla
conoscenza o conoscibilità, da parte dell’altro coniuge, della
suddetta riserva mentale, deve essere condotta con esclusivo
riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo
canonico prodotti, restando esclusa la possibilità di una loro
eventuale integrazione per effetto del compimento di una ulteriore
istruttoria in sede di delibazione.

Sentenza 17 marzo 1998, n.2852

Il provvedimento con il quale la Corte d’Appello, in sede di giudizio
di delibazione, dispone misure economiche provvisorie a favore di uno
dei due coniugi, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 121 del 1985,
appartiene al novero dei provvedimenti tesi ad asssicurare
preventivamente la concreta realizzabilità della sentenza definitiva;
sicchè l’emissione di detto provvedimento esige l’accertamento sia
del diritto al conseguimento dell’indennità da parte del coniuge
richiedente, sia del pericolo del pregiudizio per l’attuazione di tale
diritto, nel tempo necessario per farlo valere in via oridnaria.

Sentenza 13 maggio 1998, n.4802

In sede di delibazione, l’accertamento rimesso al giudice italiano
della conoscenza o della conoscibilità dell’esclusione, da parte di
uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, deve essere condotto sul
fondamento di elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo
ecclesiastico, essendo detto giudice vincolato al contenuto della
sentenza ecclesiastica, quanto ai fatti che in essa risultano
accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della
simulazione; il primo giudizio, infatti, è diretto ad accertare la
sussistenza della “voluntas simulandi” del coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo – irrilevante nella disciplina canonica del
matrimonio – dela conoscenza o della conosciblità della riserva
unilaterale.

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Sentenza 01 ottobre 1997, n.9585

Non attine all’isituto dell’accessione invertita il caso in cui
l’opera, consistente in un edificio di culto non equiparabile ad
un’opera pubblica, sia stata costruita dopo l’emanazione di un
legittimo provvedimento espropriativo, il quale – secondo quanto
disposto dagli artt. 13 e 62 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 –
mantiene la propria validità ed efficacia nonostante la scadenza dei
termini per il completamento dell’opera; in tale caso l’espropriante
conserva la proprietà del bene espropriato fino all’emanzaione della
sentenza di retrocessione ed acquisisce, perciò, la proprietà
dell’opera edificata dopo la scadenza dei termini, all’uopo fissati,
in quanto proprietario del suolo.

Sentenza 06 aprile 2004, n.6759

Ai sensi dell’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990,
costituisce illecito, colpito da sanzione amministrativa, la
diffusione in prima serata, da parte di emittente radiotelevisiva, del
resoconto di un procedimento giudiziario contenente particolari
raccapriccianti. Secondo il chiaro dettato della disposizione de qua,
infatti, ai fini dall’integrazione dell’illecito in essa prefigurato,
la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere informativo
non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri
programmi riconducibili a generi diversi, in quanto il legislatore ha
correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco,
accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e
limitando, perciò, l’esercizio della libertà di informazione
radiotelevisiva – secondo criteri di proporzionalità e non
eccessività – alle ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo
sviluppo psichico o morale dei minori stessi.

Sentenza 24 febbraio 2004, n.3622

La previsione, contenuta nell’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo
Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione
delo straniero coniugato con un cittadino italliano, non è
applicabile in via analogica all’ipotesi della convivenza more uxorio.
L’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può
infatti essere estesa alla materia dell’immigrazione clandestina,
disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo
dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla
legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per
il controllo dei flussi migratori

Sentenza 30 giugno 2004, n.02-21101

Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 juin 2004 Rejet N° de pourvoi : 02-21101 Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que […]

Sentenza 29 settembre 2004, n.03-10178

Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 29 septembre 2004 Rejet N° de pourvoi : 03-10178 Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Laurent X… et Mme Y…, […]