Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Dicembre 2004

Protocollo di intesa 30 dicembre 2004

Protocollo di intesa tra il Comune di Colle di Val D’Elsa e l’Associazione “Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia” con sede in Colle di Val d’Elsa

Il Comune di Colle di Val d’Elsa e l’Associazione “Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia” con sede in Colle di Val d’Elsa,

CONSIDERATO che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

CONSIDERATO che la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, l’art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) del 7/12/2000 e la Costituzione dell’Unione Europea del 29/10/2004, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione,

CONSIDERATO che tali principi universali sono aspirazione perenne dell’islam nella sua plurimillenaria tradizione,

CONSIDERATO che in forza dell’articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze,

TENUTO CONTO che in occasione della realizzazione di un Centro Culturale a Colle di Val d’Elsa la stipula di un preventivo Protocollo d’Intesa appare atto di altissimo profilo etico e politico al fine di conseguire l’obiettivo comune dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà all’interno di un’unica società civile fondata oltre che sul perseguimento del benessere comune e sul lavoro, principalmente sulla pace, sulla tolleranza e sul reciproco rispetto umano;

RICONOSCIUTA l’opportunità di addivenire al presente Protocollo, entrambe le parti convengono che le disposizioni seguenti rappresentino una prima intesa locale tra il Comune di Colle di Val D’Elsa e l’Associazione “Comunità dei Musulmani di Siena e Provincia” con sede in Colle di Val d’Elsa (di seguito denominata per brevità “Associazione”) funzionale alla realizzazione, su questo territorio comunale, di un Centro Culturale Islamico, e annessa sala di preghiera per l’esercizio del relativo culto, a dimostrazione e testimonianza del reciproco desiderio di approfondimento della conoscenza e del rispetto avente quale unico fondamento il desiderio bilaterale di un dialogo su basi paritarie.

TENUTO CONTO che in conformità ai principi della Costituzione Italiana, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente ogni religione, compresa quella islamica, sia in forma individuale che associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

RILEVATA la necessità di garantire anche ai praticanti la religione islamica presenti sul territorio comunale, alle loro associazioni e organizzazioni e alle Comunità musulmane presenti la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e Io scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 1. (Libertà religiosa)

Il Comune di Colle di Val D’Elsa si impegna a riconoscere e favorire sul proprio territorio la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
Il Comune di Colle di Val D’Elsa si appella al disposto dell’articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, per le manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Articolo 2. (Edifici di culto)

L’edificio destinato all’esercizio pubblico del culto islamico situato sull’area di proprietà del Comune di Colle di Val D’Elsa, non può essere sottratto alla sua destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso del Comune stesso.
Tale edificio non può essere requisito, occupato, espropriato o demolito se non per gravi ed urgenti ragioni di pubblica utilità. Le parti precisano riconoscono e ribadiscono che le aree concesse dal Comune di Colle di Val D’Elsa in diritto di superficie all’Associazione per la realizzazione del Centro Culturale, oltre che tutte le opere strutturali ed infrastrutturali sulla stessa realizzate, sono e rimarranno, per tutta la durata della concessione, di esclusivo uso pubblico e, compatibilmente con la pratica religiosa, sono sempre accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, quale punto di riferimento e di dialogo tra culture e religioni.

Articolo 3. (Albo delle Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale)

L’Associazione, costituita in conformità delle norme del Codice civile, è tenuta ad iscriversi in apposito registro tenuto presso il Comune di Colle di Val D’Elsa. L’iscrizione dovrà recare la sede, il cognome e nome degli amministratori dell’Associazione con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
L’iscrizione nel suddetto Registro è la condizione per il riconoscimento di benefici e vantaggi da parte del Comune di Colle di Val D’Elsa.

Articolo 4. (Comitato Scientifico di Garanzia)

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione relativi al Centro Culturale si svolgono sotto la soprintendenza ed il coordinamento di un Comitato Scientifico di Garanzia, organo paritetico composto da otto membri di cui quattro nominati dal Sindaco di Colle di Val D’Elsa ed i restanti dall’Organo di gestione dell’Associazione, tutti scelti fra persone di comprovata esperienza nelle tematiche culturali e religiose, assicurando, ove possibile, la presenza di ambo i sessi nel suddetto Organo.
Il Comitato Scientifico di Garanzia elegge a maggioranza al proprio interno un Presidente con funzioni di rappresentanza e di coordinamento dei lavori.
Il Comitato scientifico dura in carica tre anni a decorrere dalla data di stipula del presente Protocollo.
I membri sono rieleggibili.
L’assenza a più di tre sedute senza giustificati motivi comporta la decadenza dalla nomina con facoltà per i soggetti competenti di provvedere alla loro cooptazione.

Articolo 5 (Attività del Centro Culturale)

Il Comitato Scientifico Paritetico di Garanzia ha i seguenti compiti:
– collabora con l’organo esecutivo dell’associazione per la predisposizione del Programma annuale delle “attività diverse” da svolgere all’interno del Centro Culturale, in funzione degli indirizzi generali del presente protocollo d’intesa e lo trasmette all’Amministrazione Comunale;
– verifica l’attuazione del Programma e relaziona periodicamente all’Amministrazione Comunale sull’attività del Centro Culturale;
– rappresenta il “punto d’ascolto” di tutti i cittadini sulle diverse problematiche, presenti e future, interessanti le tematiche del multireligioso e del multietnico;
– promuove attività, iniziative, incontri, tesi all’integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso a favore dell’intera comunità;
– garantisce il profilo scientifico di eventuali convegni, seminari, forum, dibattiti eventualmente promossi e realizzati nel Centro Culturale.
Tutte le attività del Centro Culturale sono aperte al pubblico nel rispetto dei principi del presente Protocollo d’Intesa e in particolare di quelli religiosi del culto islamico.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente dell’Associazione comunicherà all’Amministrazione Comunale di Colle di Val D’Elsa, per la presa visione, sia il Calendario delle attività e delle ricorrenze religiose proposte dall’Associazione, cadenti nell’anno solare successivo, sia un Programma Annuale delle “attività diverse” che si prevede di realizzare nell’anno successivo, corredato di apposito Bilancio preventivo di spesa, dei finanziamenti necessari, dei flussi presunti di adesione per ciascuna iniziativa. Alla fine di ogni anno sarà poi presentato un bilancio consuntivo delle attività realmente svolte corredato di apposito bilancio di spesa. Il Programma anzidetto deve essere sottoscritto oltre che dal Presidente dell’Associazione da almeno cinque componenti il Comitato Scientifico.
Il programma s’intende condiviso dal Comune di Colle di Val D’Elsa con la verifica dell’avvenuta sottoscrizione del Programma da parte dei soggetti al precedente comma indicati. In deroga a tale programma possono essere comunque autorizzate dalla Giunta Comunale di Colle di Val D’Elsa eventuali iniziative non comprese nel Programma che saranno preventivamente comunicate per iscritto, con relativa giustificazione dell’eccezionalità, dal Presidente dell’Associazione al Presidente del Comitato Scientifico e al Sindaco.
Gli atti di pertinenza dell’Associazione, l’affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi del Centro Culturale e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

Articolo 6. (Regime tributario)

Agli effetti tributari l’Associazione avente fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Qualora l’Associazione sia stata costituita nella forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, si obbliga a rispettarne interamente i contenuti per il mantenimento del regime fiscale agevolativi.

Articolo 7. (Ulteriori intese)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione della presente.
Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

Articolo 8. (Lingua)

L’Associazione si obbliga ad adottare, all’interno delle aree concesse in diritto di superficie, la lingua italiana, fatta eccezione per particolari attività di rito e di culto.

Articolo 9. (Clausola Risolutiva espressa e mantenimento vincolo di destinazione)

Il Comune di Colle di Val D’Elsa assicura e riconosce, per tutta la durata di efficacia del contratto di concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale ove insisterà il Centro Culturale, la destinazione di tutti i detti spazi ivi realizzati anche a luogo di preghiera e di professione della fede islamica.
La violazione di una soltanto delle prescrizioni espresse nel presente Protocollo d’Intesa, così come pure in caso di eventuali condanne penali a carico dei componenti dell’organo direttivo dell’Associazione per aver commesso, direttamente o anche soltanto indirettamente, attività illegali legate alle attività svolte nel Centro Culturale, saranno valutate dalla Giunta Comunale quale possibile motivo di risoluzione di ogni contratto in essere fra il Comune di Colle di Val D’Elsa e l’Associazione, con particolare riferimento a quello inerente il diritto di superficie dell’area di proprietà comunale per la realizzazione del Centro Culturale. Anche nel caso suddetto il Comune assicura tuttavia il mantenimento del vincolo di destinazione d’uso del Centro Culturale quale luogo ove esercitare anche il culto e la pratica della religione dell’islam, per un periodo non inferiore a trenta anni.
In caso di risoluzione del contratto di concessione, tutti i beni immobili realizzati al di sopra e al di sotto delle aree concesse, seppur con il permanere del vincolo di destinazione espresso al precedente comma, sono acquisiti di diritto al patrimonio del Comune di Colle di Val D’Elsa senza diritto a rivalsa, a risarcimenti di sorta, a restituzioni o a rimborsi avanzati da chiunque ed a qualsiasi titolo.