Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 05 aprile 2016

Non è contrario all’ordine pubblico un provvedimento
straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone
coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento
dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e
doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse
superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita
con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in
forza della protratta convivenza con ambedue e dei provvedimenti di
adozione.

Decreto 22 febbraio 2016

Parte della dottrina ha evidenziato la cd. “trascrizione
tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario
(v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più
esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi",
dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non
è stata impedita da un "vizio" nel normale iter, ma
non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai
quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo
di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo
"tardivamente" – ma anche in questo caso con effetti
retroattivi – il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi
sopra ricordati, a parere del Tribunale adito, la trascrizione tardiva
non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti
diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non
esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò
nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva –
nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la
dottrina definisce “trascrizione con effetti ex tunc”,
ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo
a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel
procedimento di mera trasmissione. Secondo il giudice adito, nel
silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per
mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa –
dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –,
è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il
porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che,
per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è
validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento
della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i
requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto,
non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il
matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò
anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio,
l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio
con effetti civili (e ciò è provato producendo – nel
caso di specie – la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello
Stato Civile, prima dell’unione).

Sentenza 18 marzo 2016, n.3521

Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei
figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non
persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia
istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni
all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue
insite difficoltà di apprendimento, a particolari
fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze
di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o
l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione
dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di
quella della coppia genitoriale – non può che essere a
favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni
dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul
territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale
Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti)
che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine
all’iscrizione dei minori a scuola, «preferenza e
prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche
poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di
istruzione nonché esplicazione principale del diritto
costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni
scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono
incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto,
solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per
accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una
scuola diversa da quella pubblica.

Esortazione apostolica 19 marzo 2016

Chirografo del Santo Padre Francesco ai Vescovi per accompagnare
l’Esortazione Apostolica post-sinodale “Amoris
laetitia” [fonte: www.vatican.va]

Vaticano 8 aprile
2016
Caro fratello:
invocando la protezione della Santa
Famiglia di Nazareth, sono lieto di inviarti la mia Esortazione
“Amoris laetitia” per il bene di tutte le famiglie e di
tutte le persone, giovani e anziane, affidate al tuo ministero
pastorale.
Uniti nel Signore Gesù, con Maria e Giuseppe,
ti chiedo di non dimenticarti di pregare per me.
Franciscus