Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Sentenza 27 marzo 2017, n.1388

La redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova per l'invio del
documento.

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-188/15

"L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la
volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di
un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più
assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non
può essere considerata come un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
ai sensi di detta disposizione."

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-157/15

"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel
senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in
modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul
luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva."

Sentenza 16 febbraio 2017, n.4196

E' possibile acquisire per usucapione la proprietà
esclusiva della cappella di famiglia. In questo senso, l’aspetto
determinante è la prova di aver esercitato, sulla cappella in
questione, un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro,
inteso sia come diritto a essere seppelliti o a seppellire, sia come
diritto di accesso al sepolcro in cui si trova tumulata la salma dei
propri congiunti. Accertato, dunque, che, per oltre 20 anni, una
persona abbia tumulato i propri defunti nella cappella, facendone uso
continuativo, ritenendo di essere titolare del relativo diritto al
sepolcro e comportandosi come tale, in modo pacifico e indisturbato
(nel caso di specie, avendone anche le chiavi della stessa), determina
l’usucapione e il diritto alla proprietà esclusiva.

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Sentenza 09 febbraio 2017, n.6061

L'articolo 270 quinquies c.p., sanziona con la reclusione da 5 a
10 anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti
di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale"; la stessa
norma incriminatrice, di seguito, prevede l'irrogazione della
medesima pena sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti
"della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione
delle condotte di cui all'articolo 270-sexies". Nel caso di
specie, emerge come un soggetto che abbia acquisito in via
autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o
sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al
compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che,
conseguentemente, abbia posto in essere comportamenti orientati a
commettere condotte con finalita' di terrorismo, cosicchè a
suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza quanto al
reato sanzionato dall'ultima parte della norma appena richiamata,
come modificata per effetto del Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.