Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 gennaio 2002, n.911

I decreti in tema di potestà dei genitori sui figli minori o che
dispongano l’affidamento ex art. 4 comma 2 l. 4 maggio 1983 n. 184
sull’adozione, anche se resi dal giudice di secondo grado in esito a
reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 111 cost. neppure se statuiscono esplicitamente o
implicitamente sulla giurisdizione italiana.

Sentenza 01 marzo 1997, n.1819

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 1 marzo 1997, n. 1819 (Senofonte; Vitrone) MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge l° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata […]

Sentenza 16 maggio 2000, n.6308

Cassazione. Prima Sezione civile. Sentenza 16 maggio 2000, n. 6308. (A. Sensale; M.G. Luccioli) MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 8 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte […]

Sentenza 06 marzo 1996, n.1780

Al fine dell’obbligazione indennitaria del coniuge cui sia
imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell’art. 129 bis
Cod. civ., il requisito della buona fede dell’altro coniuge, da
presumersi fino a prova contraria, si identifica nell’incolpevole
ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta
vicenda, è stata pronunciata la nullità; pertanto, in caso di
declaratoria di invalidità, che sia stata resa dal giudice
ecclesiastico per esclusione del bonum sacramenti (individuata nella
riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio), con
sentenza di cui si chieda l’efficacia in Italia, la dimostrazione
della conoscenza di detta riserva da parte dell’altro coniuge
implica di per sé il superamento dell’indicata presunzione, a
prescindere da ogni questione sull’esattezza dell’identificazione
nella riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti.

Sentenza 01 dicembre 1993, n.11860

La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio concordatario non
implica alcuna rinuncia ad avvalersi del diritto (avente carattere
personale ed inviolabile, con conseguente indisponibilità) di fare
cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il
requisito dell’indissolubilità del vincolo unicamente nell’ordine
morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico, non
recepito in parte qua dall’ordinamento italiano né col Concordato
lateranense del 1929 – attuato con L. 27 maggio 1929 n. 847 -, né con
l’Accordo modificativo del 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985
n. 121.

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.