Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36

Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010” IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 25-3-1985, n. 121, Visto il DPR 16-12-1985, n. 751, Visto il DPR 23-6-1990, n. 202, Vista la legge 23-10-1992, n. 421, Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla […]

Sentenza 31 gennaio 2009, n.198

L’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito, ai
sensi del n. 5 lett. a) dal Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984, da insegnanti riconosciuti “idonei” dalla autorità
ecclesiastica competente (nel caso di specie, veniva accolto il
ricorso di un’insegnante in possesso della idoneità richiesta, ma
ritenuta erroneamente insussistente dall’Amministrazione).

Sentenza 07 aprile 2008, n.3054

L’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi,
fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. del d.P.R. n.751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva L. n. 186/03, cioè dell’attestazione di idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano, od a chi, fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiano. Presupposto indefettibile per l’accesso al
concorso in oggetto è pertanto il possesso del diploma magistrale, o
comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il
possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di
dimostrare la conoscenza della religione cattolica. Ne consegue che
non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a
quello di scienze religiose, riguardando gli stessi due fattispecie
diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di
conoscenze presupposte.

Sentenza 26 marzo 2008, n.5628

La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio
1999 n. 343), sia del giudice amministrativo (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15
giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n.
1948), ritiene che l’insegnamento delle materie alternative sia
ininfluente ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami e
della valutabilità del servizio prestato. Ciò in quanto tale
insegnamento non corrisponde né a posti di ruolo, né ad una
individuata classe di concorso ed è specificamente caratterizzato dal
fatto di non avere per oggetto materie curricolari. Per contro, il
carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in
ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a
titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465). Per tali ragioni, dunque, i
servizi svolti nell’insegnamento delle attività alternative della
religione cattolica non sono validi né ai fini dell’ammissione e
neppure ai fini del punteggio.

Legge provinciale 14 marzo 2008, n.2

L.P. Bolzano 14 marzo 2008 n. 2: “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”. (B.U.R. Trentino-Alto Adige 8 aprile 2008, n. 15, supplemento n. 1) (omissis) ARTICOLO 2 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché […]

Nota 26 marzo 2008, n.5046

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV. Nota 26 marzo 2008: “Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2008/2009 – Chiarimenti” Viste le peculiarità previste dall’OM n. 27 del 21-2-2008 circa la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e considerate alcune richieste già pervenute per via […]

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Nota 29 novembre 2007

Ministero della Pubblica Istruzione. Nota 29 novembre 2007, Prot. N. AOODGPER. 22760: “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia” Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. (omissis) Ad integrazione della nota del 29.10.2007, prot. n. AOODGPER20530, si chiarisce che la fattispecie di cui al primo […]

Sentenza 04 aprile 2007, n.1380

La nozione di continuità del servizio, richiesta dall’art. 2 del
Decreto dirigenziale del 2.2.2004 di indizione del concorso per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado (quattro anni continuativi nelle scuole
statali o paritarie, dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003)
implica che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio
per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi,
non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività
nello svolgimento di tale attività.