Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 29 marzo 2012

Anche in applicazione dell’art. 3, comma 1, della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, l’evento familiare di particolare
gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2°
comma dell’art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato
da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai
quali l’assenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare
il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso
di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla
Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).

Sentenza 30 marzo 2012, n.12089

Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio
dell’irrilevanza della ignorantia juris, pur letta nell’ambito
interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di
valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti
essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed
affermati dalla Costituzione, costituendo la base indefettibile
dell’ordinamento giuridico italiano e il cardine della
regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di
specie, la Corte ha affermato l’irrilevanza della supposta finalità
educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione
musulmana, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di maltrattamenti in famiglia).

Decreto 21 febbraio 2011

Nel caso di affidamento condiviso del minore, la
sospensione/interruzione della catechesi finalizzata al battesimo non
può rappresentare una automatica conseguenza del contrasto esistente
sul punto tra i genitori, dovendo tale decisione essere adottata
tenendo conto unicamente del preminente interesse del minore.
Interesse che si misura anche con la rilevanza che nella vita del
bambino potrebbe assumere una interruzione del percorso iniziato (Nel
caso di specie, la Corte ha ritenuto che, allo stato, si profilasse
come maggiormente lesiva dell’interesse del minore – anche sotto il
profilo della sua serenità e stabilità e dell’equilibrio delle
relazioni – l’interruzione del percorso avviato, di quanto potesse
esserlo il suo compimento, per quanto esso contrastante col progetto,
inizialmente condiviso da entrambi i genitori e poi perseguito solo
dal padre).

Sentenza 23 settembre 2011, n.19450

La L. n. 218 del 1995, nell’abrogare (ex art. 73) gli artt. 796 ss.
c.p.c., dettati in tema di delibazione di sentenze straniere, ha fatto
salve, all’art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di
adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la
prevalenza) della disciplina speciale dell’adozione internazionale di
minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla
riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue
l’applicabilità, “in “subiecta materia”, della L. 31 dicembre 1998,
n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori adottata all’Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente
modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al
procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dalla
L. n. 184 del 1983, art. 32, una complessa procedura che si snoda in
più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss.,
ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste,
tra l’altro disponendo, all’art. 36, comma 1, che l’adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la
Convenzione può avvenire “soltanto con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge” (Nel caso di specie, la Suprema Corte
ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perchè la domanda
di delibazione, ex art. 67, comma 2 della L. n. 218 del 1995, non
poteva essere proposta per la specialità del ritoinderogabilmente
disciplinato dalla L. n. 183 del 1984 come modificata dalla L. n. 476
del 1998).

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena […]

Protocollo di intesa 23 maggio 2011

Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Forum degli Oratori Italiani per la collaborazione su temi educativi di interesse reciproco, 23 maggio 2011 VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il D.P.R. 8 […]

Lettera circolare 03 maggio 2011

Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011. [fonte: www.avvenire.it] Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e […]

Sentenza 01 marzo 2010, n.4868

Cass. civ., Sez. I. Sentenza 1 Marzo 2010, n. 4868: "Diniego del visto per ricongiungimento familiare ed istituto della Kafalah". LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Presidente – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – […]